Art. 4.
(Declaratoria dell'amnistia. Rinunciabilità).

      1. Alla declaratoria dell'amnistia di cui al presente capo si procede ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.
      2. Prima dell'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero può richiedere al giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione dell'amnistia nelle forme previste dall'articolo 409 del codice di procedura penale.
      3. La richiesta del pubblico ministero, di cui al comma 2, è notificata alla persona sottoposta alle indagini, con l'avviso che entro trenta giorni dalla notificazione può prendere visione degli atti e chiedere di essere sentita dal giudice per le indagini preliminari, anche al fine di dichiarare che non intende fruire dell'amnistia.
      4. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
      5. Nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la declaratoria dell'amnistia è adottata dal giudice congiuntamente alla misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, con ordine di accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Il beneficio dell'amnistia è revocato di diritto qualora, entro dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione ai sensi del presente comma, lo straniero sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato.